Stalking condominiale: cos’è e quando si configura
L’art. 15 della Costituzione sancisce che solo il giudice con provvedimento motivato possa imporre limiti alla libertà di comunicazione, tale potere non spetta al questore che può solo proporre la misura restrittiva.
Uso e detenzione del cellulare per il condannato
Nell’accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale penale di Sassari, la Corte Costituzionale, in un passo della motivazione della sentenza n. 2/2023 (sotto allegata) precisa che al questore può spettare “la titolarità del potere di proporre che a un determinato soggetto sia imposto il divieto di possedere o utilizzare un telefono cellulare, ma non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l’art. 15 Cost. non lo consente: la decisione non può che essere dell’autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione.”
Detto questo ripercorriamo in sintesi i passaggi significativi della vicenda e del ragionamento compiuto dalla Consulta per giungere alle conclusioni suddette.
Il Tribunale penale di Sassari solleva innanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni nel Codice Antimafia nella parte in cui prevede che il questore possa imporre ai soggetti condannati definitivamente per delitto non colposo, il divieto di possesso o utilizzo di qualsiasi dispositivo per la comunicazione radiotrasmittente, tra cui figurano anche i cellulari.
Per il remittente le norme violerebbero l’art. 15 della Costituzione, il quale dispone che: ” La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.”
La Corte costituzionale, dopo aver chiarito nel dettaglio il significato dell’espressione “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente», contenuto nell’art. 3, comma 4, cod. antimafia” ritiene il ricorso fondato e ricorda al riguardo che correttamente il giudice remittente ha lamentato la violazione dell’art. 15 della Costituzione.
Questa norma infatti definisce come inviolabile la libera di comunicazione, stabilendo per questo che la stessa possa essere sottoposta a limitazioni solo con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.
La Corte, per dare ulteriore fondamento alla sua decisione, ricorda che in due precedenti la stessa ha enunciato i seguenti principi:
- “il vaglio dell’autorità giurisdizionale risulta infatti associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa;
- la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà protetta dall’art. 15 Cost. è “necessariamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale”.
- Corte Costituzionale n. 2/2023
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