Reato non mantenere il figlio nonostante ci siano mamma e nonni
Tribunale di Cassino – sentenza n. 485/2022
Il padre che non mantiene il figlio commette una violazione degli obblighi di assistenza familiare; e questo nonostante la mamma e i nonni provvedano ai bisogni del minore.
È questo il principio ribadito dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 485/2022.
Il padre in questione non aveva mai riconosciuto le somme stabilite dal Tribunale (ignorandole o versando meno di quanto pattuito) ed era rimasto assente dal punto di vista affettivo. Considerato ciò, non è importante che mamma e nonni si fossero presi in carico i bisogni del minore: la minore età comporta uno stato di bisogno che necessita mezzi di sussistenza da parte di entrambi i genitori.
Il caso
La donna afferma che il padre abbandonò il domicilio in seguito alla nascita del figlio. Il Tribunale, perciò, stabilì che l’uomo dovesse versare 200 euro al mese e provvedere al 50% delle spese straordinarie; cosa mai successa, e così madre e nonni dovettero provvedere.
La condanna
L’uomo cominciò a versare somme variabili (100, 150, 200 euro) a partire dal 2018, facendo visita al figlio in rare occasioni. Per il Tribunale di Cassino, ciò è sufficiente per condannare l’uomo per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
Due i principi di Cassazione rilevanti sul tema:
- «in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita»;
- «non è nemmeno prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno del figlio ove le sue esigenze siano state affrontate dalla madre e dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. comma 2 n. 2) c.p., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l’intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l’obbligo contributivo dell’altro genitore non affidatario” (Cass. Sez. 6, n. 17766/2019).
Considerato che dal 2014 al 2018 l’imputato era in condizioni economiche tali da potersi permettere di adempiere ai propri obblighi di mantenimento, il Tribunale conferma la condanna.
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