Il sinistro stradale e l’esame ematico
Avv. Laura Bazzan – Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., la guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche costituisce condotta vietata (c. 1) e punita con sanzioni di natura amministrativa e penale in relazione al tasso alcolemico accertato nel conducente (c. 2), in ogni caso raddoppiate quando si verifica un sinistro stradale (c. 2 bis). In caso di sinistro, così come in caso di esito positivo dei test preliminari e, in generale, in caso di indici sintomatici dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida, il tasso alcolemico può essere strumentalmente accertato per mezzo di etilometro (cc. 3-4). Se il conducente in seguito al sinistro viene sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta degli organi di polizia stradale, viene effettuato dalla stessa struttura sanitaria e documentato attraverso certificazione, estesa anche alla prognosi delle lesioni, emessa nel rispetto della riservatezza (c. 5).
L’accertamento, in tal caso, viene effettuato per mezzo di un campione ematico prelevato dal conducente.
I presupposti per il prelievo ematico
I presupposti per procedere all’accertamento su prelievo ematico, evidentemente, sono costituiti dal fatto che il conducente sia stato coinvolto in un sinistro e che, in conseguenza di ciò, sia stato sottoposto a cure mediche, di talché la giurisprudenza predominante si è espressa nel senso di ritenere superfluo uno specifico consenso dell’interessato all’accertamento del tasso alcolemico, ulteriore rispetto a quello già manifestato con riferimento alle pratiche sanitarie strumentali allo stesso accertamento (cfr. ex multis, Cass. n. 15329/2016). Di conseguenza, neppure necessario risulta l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. per l’assistenza del difensore ex art. 356 c.p.p., che presuppone la previa acquisizione della notitia criminis, e il rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento assume rilevanza penale soltanto nella misura in cui questi sia stato preventivamente informato della richiesta delle forze dell’ordine di procedere allo stesso accertamento ematochimico nell’ambito di un protocollo medico di cura o di pronto di soccorso. Sul punto, la giurisprudenza si è così espressa “poiché l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore. Il conducente potrebbe, però, opporsi alla sottoposizione alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all’accertamento del tasso alcolemico, disposti dai sanitari nell’ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento; tuttavia, in tal caso (atteso il collegamento tra il comma 7 ed il comma 5 dell’art. 186 c.d.s.), egli è punito con le pene previste dal comma 2, lett. c) dello stesso articolo, sempre, però, che sia stato informato che, nell’ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della polizia giudiziaria ai sanitari il prelievo di sangue per l’accertamento del tasso alcolemico” (Cass. n. 6787/2014).
In altre parole, quando il prelievo ematico viene disposto per finalità sanitarie e terapeutiche nel corso del ricovero seguito al sinistro, la questione del consenso informato riguarda esclusivamente il trattamento sanitario, con la conseguenza che il successivo accertamento del tasso alcolemico è legittimo e le sue risultanze utilizzabili (cfr. Cass. 10605/2013). Viceversa, quando il prelievo non venga richiesto nell’ambito di un protocollo medico o di cura di pronto soccorso, bensì su diretta sollecitazione degli organi di polizia giudiziaria con l’esclusiva finalità di accertare la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, l’interessato deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, l’assenza di consenso dell’interessato all’accertamento comporta l’inutilizzabilità delle risultanze in sede processuale per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, dell’inviolabilità della persona e lo stesso rifiuto del conducente di sottoporsi agli esami del sangue non integra una condotta penalmente rilevante (cfr. ex multis, Cass. n. 1546/2016, Cass. n. 5978/2015 e Cass. n. 10136/2014).
L’esame ematico alla luce della nuova legge sull’omicidio stradale
In seguito all’introduzione delle nuove fattispecie penali di omicidio e lesioni colpose stradali, rispettivamente disciplinate agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., sono stati rilevati alcuni profili di criticità di natura interpretativa e di coordinamento con la disciplina del codice stradale. In particolare, poiché lo stato di alterazione derivante da abuso di alcol costituisce circostanza aggravante speciale ad effetto speciale per i nuovi reati stradali, si pone il problema dell’accertamento dello stato alcolemico in caso di rifiuto del conducente. Sul punto, diverse procure hanno ritenuto opportuno emanare delle linee guida per l’applicazione della L. 23 marzo 2016 n. 41 in materia di omicidio stradale e lesioni stradali, fornendo le prime disposizioni operative alla Polizia Giudiziaria.
Con preciso riferimento alla possibilità di procedere coattivamente al prelievo di sangue per accertare il tasso di alcool al di fuori delle necessità mediche, ad esempio, la Procura di Trento esclude che il combinato disposto degli artt. 224 bis e 369 bis c.p.p. possa legittimare tale procedura, ritenendo tassativo l’elenco normativo delle modalità con cui è possibile procedere al prelievo coattivo. Più precisamente, secondo un’interpretazione rigorosa e restrittiva, per la Procura di Trento “il prelievo ematico, quindi, non potrebbe essere imposto coattivamente per via giudiziaria, anche se, indubitabilmente, potrebbe essere utilizzato per dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell’interessato, se e qualora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’ incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto“.
Di contrario avviso la Procura di Udine, secondo la quale il prelievo ematico coattivo deve considerarsi compatibile con l’art. 224-bis c.p.p. in quanto operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provoca una sofferenza di lieve entità. Precisa inoltre la procura friulana che la condotta dell’autore dell’omicidio stradale o lesioni stradali, che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato d’ebbrezza alcolica, integra il reato di cui all’art. 186 c. 7 C.d.S. e se, all’esito della procedura coattiva, lo stato di ebbrezza viene effettivamente accertato sussiste anche il reato di cui all’art. 186 c. 2 lett. b) o c) C.d.S. oltre al reato di cui agli artt. 589 bis o 590 bis c.p. Nel caso particolare in cui il conducente da sottoporre ad esame ematico sia incosciente e il prelievo non si collochi all’interno di un protocollo medico-terapeutico, la stessa Procura ritiene possa “farsi applicazione analogica dell’art. 359 bis c. 3 c.p.p., nel rilievo che l’impossibilità di esprimere un valido consenso sia equivalente al rifiuto. Infatti si prospetta comunque l’esigenza di garantire l’immediata esecuzione degli accertamenti, sotto pena in difetto della loro inutilità. Pertanto il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato nella norma ora citata e dovrà in seguito confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell’interessato (di fiducia od in mancanza d’ufficio), il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni“. La medesima impostazione è stata seguita dalle procure di Bergamo, Macerata, Firenze, Sondrio e, da ultimo, anche Genova e Torino.
(www.StudioCataldi.it)
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